| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 15/03/1997 n. 59i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivitā decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilitā alle comunitā, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unitā di ciascuna regione; l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di ver samento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, un pių razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilitā; n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilitā e degli obblighi di reperibilitā e disponibilitā ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari; o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princėpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessitā di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivitā amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalitā e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti; q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilitā, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni; s) realizzare gli eventuali processi di mobilitā ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilitā su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonchč di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalitā previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988 n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando č motivata da attivitā svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta. 2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilitā di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri puō disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro. 3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autoritā indipendenti, č, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autoritā ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988 n. 400, sono corrispondentemente ridotte. Art. 13. 1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, č aggiunto il seguente comma: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princėpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilitā eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unitā dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". 2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchč su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. 3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti giā emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Art. 14. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirā l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrā, oltrechč ai princėpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ai seguenti princėpi e criteri direttivi: a) fusione o soppressione di enti con finalitā omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universitā, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo č tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchč di altri enti per il cui funzionamento non č necessaria la personalitā di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societā di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo č tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omogeneitā di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilitā e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche. Art. 15. 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autoritā per l'informatica nella pubblica amministrazione č incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o pių contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilitā si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autoritā per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, hanno facoltā di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|